Regolamento UE 2020/281: novità per gli inchiostri utilizzati per il contatto con la pelle
A fronte dalla risoluzione ResAP (2008) in cui sono raccomandate una serie di disposizioni relative alle pratiche di tatuaggio e alla composizione chimica delle miscele per tatuaggi, finalizzate a garantire che queste non siano nocive per la salute e la sicurezza del pubblico, il Regolamento UE 2020/2081 impone restrizioni all’immissione sul mercato di miscele destinate alle pratiche di tatuaggio contenenti le sostanze classificate pericolose di cui alla voce 75.
Le miscele contenenti una qualsiasi di tali sostanze non devono essere usate nelle pratiche di tatuaggio successivamente al 4 gennaio 2022.
I fornitori che immettono sul mercato una miscela destinata alle pratiche di tatuaggio devono garantire che, successivamente al 4 gennaio 2022, sulla miscela siano riportate le seguenti informazioni:
a) la dicitura «Miscela per tatuaggi o trucco permanente»;
b) un numero di riferimento unico per l’identificazione del lotto;
c) l’elenco degli ingredienti conforme alla nomenclatura stabilita nel glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti a norma dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1223/2009 oppure, in assenza di una denominazione comune dell’ingrediente, della denominazione IUPAC. In assenza delle denominazioni comuni degli ingredienti o di una denominazione IUPAC, indicare il numero CAS e il numero CE. Gli ingredienti devono essere elencati in ordine decrescente secondo il loro peso o volume al momento della formulazione.
d) l’ulteriore dicitura «regolatore del pH» per le sostanze contenute in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % (p/p), usate unicamente come regolatori del pH; di cui al paragrafo 1, lettera d), punto i);
e) la dicitura «Contiene nichel». Può provocare reazioni allergiche» se la miscela contiene nichel in misura inferiore al limite di concentrazione indicato nell’appendice 13;
f) la dicitura «Contiene cromo (VI)». Può provocare reazioni allergiche» se la miscela contiene cromo (VI) in misura inferiore al limite di concentrazione indicato nell’appendice 13;
g) le istruzioni per l’uso in sicurezza, qualora la loro presenza sull’etichetta non sia già prescritta dal regolamento (CE) n. 1272/2008.