Successivamente ai chiarimenti forniti con la circolare n. 26/E del 2020 l’Agenzia delle Entrate evidenzia che l’agevolazione fiscale prevista dall’art. 124 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) si applica esclusivamente ai prodotti disinfettanti per le mani autorizzati come prodotti biocidi secondo il regolamento 528/2012 (BPR) oppure come Presidi Medico Chirurgici secondo il D.P.R. 392/1998.
Nella risposta all’interpello n.529 del 4 Novembre 2020 l’Agenzia chiarisce che i suddetti prodotti a fiscalità agevolata non sono da confondersi con i comuni igienizzanti per le mani che, non possedendo alcuna autorizzazione, sono esclusi dall’agevolazione di cui all’articolo 124 del decreto rilancio.