Quali sono i soggetti che rientrano in questa casistica?
- Re-brander di prodotti chimici (vendita di prodotti tal quali, ri-etichettati con il proprio marchio).
- Re-brander di cosmetici finiti (acquisto e rivendita a proprio marchio del cosmetico finito).
- Distributore (rivendita del prodotto tal quale).
Il Re-brander è un Distributore che anziché distribuire il prodotto del fornitore comunitario tal quale vi appone il proprio marchio prima di immetterlo in commercio.
1. Re-brander di prodotti chimici
Questo attore della supply chain deve effettuare anzitutto l’analisi delle materie prime utilizzate e delle miscele immesse sul mercato alla luce dei regolamenti quadro sui prodotti chimici:
Regolamento REACH
Il principale adempimento consiste nella redazione di una Scheda Dati di Sicurezza/Scheda Dati di Sicurezza estesa oppure, se del caso, di una Scheda informativa di Sicurezza.
Regolamento CLP
- Redazione etichetta di pericolo CLP
- Notifica delle miscele ai sensi del’art. 45.
- Indicazione tattile e chiusura di sicurezza (eventuali) per i bambini se gli imballaggi sono destinati al consumatore.
Obblighi derivanti dalle normative specifiche di prodotto
- Autorizzazione del prodotto biocida secondo il regolamento 528/2012 (BPR) se tutte le sostanze attive sono approvate.
- Registrazione dei “prodotti biocidi transitori” del Cliente secondo la legislazione nazionale del Paese UE di interesse se è presente almeno una sostanza attiva non ancora approvata ma inclusa nel programma di revisione del BPR.
- In Italia, Registrazione come Presidio Medico Chirurgico (PMC) se il prodotto biocida rientra nel campo di applicazione del del D.P.R. 392/1998 per il periodo transitorio ovvero se almeno una sostanza attiva non è stata ancora approvata ma è inclusa nel programma di revisione del BPR.
- Etichettatura degli ingredienti secondo il regolamento 648/2004
- Scheda tecnica degli ingredienti secondo allegato VII.C del regolamento 648/2004.
Regolamenti ADR/RID, IMDG, IATA per il trasporto di merci pericolose
- Classificazione per il trasporto delle sostanze messe in spedizione (ADR, RID, IMDG, IATA)
- Redazione di istruzioni operative per la corretta gestione e spedizione delle sostanze
- Confezionamento conforme alle istruzioni di imballaggio applicabili
- Compilazione dei documenti di trasporto (DDT ADR, Multimodal Dangerous Goods Form, Shipper’s Declaration)
- Formazione degli addetti coinvolti
2. Re-brander di cosmetici finiti
Gli obblighi cui deve far fronte questo soggetto sono gli stessi del Formulatore di Cosmetici finiti
3. Distributore
Il Distributore, in quanto Fornitore della sostanza/miscela, ha l’obbligo di redigere una sua Scheda Dati di Sicurezza/Scheda Dati di Sicurezza estesa/Scheda Informativa di Sicurezza.
Egli deve inoltre comunicare all’attore a monte della sua catena di approvvigionamento le non conformità riscontrate nella SDS/SDS estesa (eSDS) ai sensi del regolamento REACH.
Il Distributore ha inoltre gli stessi obblighi del Re-brander inerenti i PRODOTTI BIOCIDI e i PRODOTTI DETERGENTI ed inoltre deve seguire le medesime disposizioni sul trasporto delle merci pericolose.
Flashpoint propone i servizi di supporto ai Re-brander e ai Distributori di prodotti chimici per il corretto adempimento degli obblighi previsti per ciascuna di questi attori della catena di approvvigionamento.