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Pubblicità sui prodotti biocidi: sentenza Corte di Giustizia UE

Una catena distributiva tedesca ha immesso sul mercato un prodotto disinfettante con un’etichetta contenente le seguenti indicazioni:

  • disinfettante ecologico universale ad ampio spettro
  • disinfezione della pelle, delle mani e delle superfici
  • efficace contro il SARS-Covid
  • delicato sulla pelle
  • biologico
  • non contiene alcool

L’Associazione tedesca per la lotta contro la concorrenza sleale ha ritenuto tali indicazioni sleali e contrarie al Regolamento (UE) 528/2012 (BPR) e ha portato il caso all’attenzione della Corte federale di giustizia che ha interrogato la Corte di giustizia dell’Unione Europea in relazione all’uso dell’indicazione «delicato sulla pelle». L’art. 72 (3) del BPR riporta che:

3. Gli annunci pubblicitari dei biocidi non si riferiscono al prodotto in maniera fuorviante rispetto ai rischi che il prodotto comporta per la salute umana, la salute animale o l’ambiente e alla sua efficacia. In ogni caso, la pubblicità di un biocida non contiene le formule «biocida a basso rischio», «non tossico», «innocuo», «naturale», «rispettoso dell’ambiente», «rispettoso degli animali» o indicazioni analoghe.

Il punto essenziale della contestazione è stato quindi l’interpretazione della formula «indicazioni analoghe» ovvero se comprende qualsiasi indicazione che minimizzi il rischio che un biocida comporta per la salute o per l’ambiente o quanto alla sua efficacia, senza tuttavia avere carattere generale.

La Corte di Giustizia UE ha rilevato che una dicitura come «delicato sulla pelle» ha una connotazione positiva che evita l’evocazione di qualsiasi rischio, cosicché essa è idonea a fuorviare il consumatore e a giustificare il divieto del suo uso nella pubblicità del biocida in questione.

 

 

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