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REACH Allegato XVII – restrizioni: Regolamento (UE) 2020/1149

È stato pubblicato il Regolamento (UE) 2020/1149 (G.U. dell’Unione Europea L252 del 4 Agosto 2020) che modifica l’Allegato XVII del Regolamento REACH.

Ricordiamo che l’allegato XVII del REACH riporta l’elenco di tutte le restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi. Il Regolamento (UE) 2020/1149 introduce la restrizione 74 sull’uso e l’immissione sul mercato di “diisocianati” sia aromatici che alifatici, come sostanze o in miscele. I diisocianati sono sostanze classificate in modo armonizzato come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 (H334) e sensibilizzanti della pelle di categoria 1 (H317) e trovano largo impiego come componenti chimici di base in diversi settori e applicazioni.
Tali sostanze, in quanto tali o come componenti di miscele, non possono più essere:

  • utilizzate dopo il 24 agosto 2023, a meno che la loro concentrazione (singola o in combinazione) sia inferiore allo 0,1 % in peso, o il datore di lavoro possa garantire che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima del loro impiego.
  • Immesse sul mercato dopo il 24 febbraio 2022, a meno che la loro concentrazione (singola o in combinazione) sia inferiore allo 0,1 % in peso, o il fornitore possa garantire che il destinatario delle sostanze o delle miscele sia a conoscenza delle prescrizioni normative in merito alla formazione degli addetti sull’uso sicuro dei diisocianati. A tale scopo il fornitore deve riportare sull’imballaggio la seguente dicitura: «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata».

La nuova restrizione mira a limitare l’esposizione dei lavoratori ai diisocianati attraverso una formazione adeguata anche on-line, i cui argomenti sono dettagliati in funzione del settore d’impiego e della modalità di applicazione di tali sostanze e delle miscele in cui sono contenute.
Le informazioni sulla necessità della formazione sull’uso sicuro dei diisocianati (come sostanze o come componenti di miscele) devono fluire lungo tutta la catena di approvvigionamento così come l’accesso al materiale didattico che deve essere garantito nella lingua ufficiale dello Stato Membro in cui tali prodotti sono distribuiti.

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