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RoHS: novità per esenzione piombo

Come noto la Direttiva 2011/65/UE (RoHS 2) istituisce norme riguardanti la restrizione all’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).
Si segnala la pubblicazione delle seguenti direttive delegate (G.U. dell’Unione Europea L123 del 18/05/2018) che modificano, adeguandolo al progresso tecnico e scientifico, l’allegato III della direttiva RoHS relativamente alle esenzioni all’uso del piombo, in particolare:

  • Direttiva delegata (UE) 2018/736 della Commissione, del 27 febbraio 2018, relativamente all’esenzione per alcuni componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nel vetro o nella ceramica.
  • Direttiva delegata (UE) 2018/736 della Commissione, del 27 febbraio 2018, per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso del piombo nelle paste saldanti impiegate per la saldatura di reti capacitive multistrato ceramiche realizzate con fori passanti metallizzati sia di tipo discoidale che di tipo planare.
  • Direttiva delegata (UE) 2018/738 della Commissione del 27 febbraio 2018 per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso del piombo in elementi dei potenziometri trimmer in cermet.
  • Direttiva delegata (UE) 2018/739 della Commissione, del 1° marzo 2018, per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso del piombo come elemento di lega nell’acciaio.
  • Direttiva delegata (UE) 2018/740 della Commissione, del 1° marzo 2018 per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso del piombo come elemento di lega nell’alluminio.
  • Direttiva delegata (UE) 2018/741 della Commissione, del 1° marzo 2018, per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso del piombo come elemento di lega nel rame.
  • Direttiva delegata (UE) 2018/742 della Commissione, del 1° marzo 2018, per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso del piombo in saldature ad alta temperatura di fusione.

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