Abrogata Scheda di Trasporto: prime disposizioni operative agli addetti al controllo
La Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015, S.O.G.U. n.300 del 29.12.2014) ha soppresso dal 1/01/2015 l’art. 7 bis del DLG 21 novembre 2005, n. 286, riguardante la redazione e l’obbligo di avere a bordo dei veicoli adibiti al trasporto di cose in conto terzi una scheda di trasporto o un documento equivalente.
Con la circolare prot. 300/A/9221/14/108/44 del 31 dicembre 2014, la Direzione Centrale per la Polizia stradale del Ministero dell’Interno ha fornito delle disposizioni operative per gli addetti ai controlli su strada derivanti dall’eliminazione della scheda di trasporto.
In particolare, a partire dal 1 gennaio 2015, non può più essere richiesta al conducente l’esibizione della scheda di trasporto o dei documenti ad essa equipollenti. Restano in vigore le disposizioni che prevedono l’obbligo di tenere a bordo la documentazione della merce per finalità fiscali, di sicurezza o per altre finalità (documenti per trasporto rifiuti, merci pericolose, ecc..).
Le sanzioni per la mancanza della scheda di trasporto che sono state applicate prima del 1 gennaio 2015 restano pienamente valide ed efficaci, anche se non ancora notificate o estinte per pagamento.