M222 – deroghe trasporto rifiuti
Anche l’Italia ha firmato l’Accordo multilaterale M222.
L’accordo in questione introduce importanti deroghe alla raccolta e al trasporto di rifiuti.
Le deroghe interessano sia la classificazione che la scelta e l’etichettatura degli imballaggi che la redazione del documento di trasporto.
Tra le principali deroghe segnaliamo:
- imballaggio: per i rifiuti con gruppo di imballaggio III e alcuni di gruppo di imballaggio II (specificati nell’allegato all’accordo) è possibile utilizzare imballaggi per cui il termine di omologazione sia scaduto, o non testati, anche se presentano rigonfiamenti e ammaccature (a patto di rispettare le condizioni di sicurezza di cui al 4.1.1 ADR);
- marcatura: non è richiesta l’apposizione del marchio di pericolo per l’ambiente.
L’accordo è valido fino al 1° agosto 2015 per trasporti:
- nazionali;
- internazionali diretti in uno degli altri paesi che hanno sottoscritto l’accordo multilaterale M222, ovvero ad oggi: Austria, Liechtenstein e Repubblica Ceca.
Per una panoramica di tutti gli accordi in deroga firmati dall’Italia si rimanda al sito UNECE www.unece.org.