ADR 2009: Restrizioni al passaggio nelle gallerie dal 1° gennaio 2010
Le Parti Contraenti dell’Accordo ADR avevano tempo fino al 31 dicembre 2009 per classificare le gallerie secondo le disposizioni riportate al capitolo 1.9. A partire dal 1° gennaio 2010 le disposizioni nazionali, che regolavano la restrizione al passaggio in galleria dei veicoli trasportanti merci pericolose, sono state infatti superate dalle disposizioni previste al 1.9 dell’ADR come specificato nella misura transitoria al 1.6.1.12.
Le Parti Contraenti avevano l’obbligo di comunicare la classificazione adottata per le gallerie presenti sul proprio territorio nazionale al Segretariato dell’ECE-ONU che doveva rendere tali informazioni accessibili al pubblico sul suo sito Internet.
Ad oggi constatiamo però che molte Parti Contraenti, tra cui l’Italia, non hanno ancora provveduto ad effettuare la classificazione delle gallerie assegnando i codici da “A” ad “E” previsti al 1.9.5.2 dell’ADR.
Segnaliamo pertanto che le gallerie non ancora classificate sono da considerare in categoria “A” e quindi il passaggio dei veicoli attraverso tali gallerie può avvenire senza che si applichino restrizioni particolari alle merci pericolose trasportate.