ADR: l’Italia firma gli accordi multilaterali M203, M206 e M208
Con la circolare del 28 settembre della Direzione Generale per la motorizzazione – Divisione 1 si rende noto che l’Italia ha sottoscritto gli Accordi multilaterali M203, M206 e M208.
Accordo M203: Trasporto di clorosilani in recipienti a pressione assegnati all’istruzione di imballaggio P010
In deroga a quando riportato in 4.1.3.7 ADR, i clorosilani possono essere trasportati in recipienti a pressione, secondo l’istruzione di imballaggio P010, che rispettino le disposizioni riportate al 4.1.3.6. Lo speditore dovrà riportare sul documento di trasporto la dicitura “Trasporto concordato nei termini di quanto riportato in 1.5.1 ADR (M203)”
Accordo M206: Disposizioni speciali di marcatura per le materie pericolose per l’ambiente
In deroga alle disposizioni del 5.2.1.8 ADR, le materie assegnate ai numeri ONU 3077 e 3082, possono essere trasportate senza che venga applicato il marchio di materia pericolosa per l’ambiente riportato in 5.2.1.8.3 ADR. Tutte le altre disposizioni relative ai numeri ONU in questione restano valide.
Accordo M208: Dispositivi addizionali per fronteggiare situazioni di emergenza nel trasporto dei gas
In deroga a quanto richiesto in 5.4.3.4 ADR e 8.1.5.3 ADR per quanto concerne gli equipaggiamenti, per il trasporto di gas non sono richiesti: un badile, un copri tombino, un contenitore di plastica per la raccolta. Le altre disposizioni relative al trasporto dei gas restano valide.
E’ opportuno segnalare che i trasporti che verranno effettuati in applicazione degli Accordi Multilaterali suddetti dovranno essere corredati del documento di trasporto contenente la specifica dizione sotto indicata, nella quale XXX corrisponde rispettivamente a M203 oppure M206 oppure M208: “Carriage agreed under the terms of multilateral agreement M XXX”.Circ_mot1_28_09_09.pdf