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Direttiva 2009/17/CE: Novità per il trasporto di merci pericolose via mare

Sulla G.U.U.E. L 131 del 28/05/2009 è stata pubblicata la Direttiva 2009/17/CE che modifica la direttiva 2002/59/CE sull’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione.
La direttiva modifica l’articolo 12 relativo al trasporto di merci pericolose e prevede che «le merci pericolose o inquinanti possono essere consegnate per il trasporto o accettate a bordo di una nave, indipendentemente dalle dimensioni di questa, in un porto di uno Stato membro soltanto se al comandante o all’esercente è pervenuta una dichiarazione prima che le merci siano accettate a bordo, contenente le seguenti informazioni:

  • le informazioni di cui all’allegato I, punto 2;
  • per le sostanze di cui all’allegato I della Convenzione MARPOL, la scheda dei dati di sicurezza che specifica le caratteristiche fisico-chimiche dei prodotti, compresa, ove applicabile, la viscosità espressa in cSt a 50 °C e la densità a 15 °C, nonché gli altri dati che figurano sulla scheda dei dati di sicurezza conformemente alla risoluzione dell’IMO MSC. 150 (77);
  • i numeri di chiamata di emergenza dello spedizioniere o di ogni altra persona o organismo in possesso di informazioni sulle caratteristiche fisico-chimiche dei prodotti e sulle misure da adottare in caso di emergenza».

Le navi che non provengono da un porto della Comunità e che facciano scalo nel porto di uno Stato membro devono avere una dichiarazione dello spedizioniere contenente le informazioni sopra indicate.
Lo spedizioniere deve fornire al capitano o all’esercente questa dichiarazione e fare in modo che il carico consegnato per il trasporto corrisponda effettivamente a quello dichiarato.Direttiva 2009_17_ce.pdf

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