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Novità ADR 2003

Riportiamo qui di seguito le disposizioni della sezione 8.1.4 dell’ADR 2001 come pure dell’ADR 2003 (traduzione non ufficiale) per segnalare le modifiche delle capacità minime previste per i mezzi di estinzione degli incendi in funzione della massa massima ammissibile.

8.1.4 Mezzi di estinzione incendio – ADR 2001

8.1.4.1 Ogni unità di trasporto che trasporta merci pericolose deve essere munita di:
a) almeno un estintore portatile, di una capacità minima di 2 kg di polvere (o di capacità equivalente per un altro idoneo agente estinguente), atto a combattere un incendio del motore o della cabina dell’unità di trasporto e tale che, se impiegato contro un incendio che interessa il carico, non lo aggravi e, se possibile, lo controlli; tuttavia, se il veicolo è attrezzato con un dispositivo antincendio fisso, automatico o facilmente azionabile, non è necessario che l’estintore portatile sia idoneo ad estinguere un incendio del motore;
b) oltre quanto previsto al precedente punto a), almeno un estintore portatile di capacità minima di 6 kg di polvere (o di capacità equivalente per un altro idoneo agente estinguente), atto a combattere un incendio dei pneumatici/freni o un incendio che interessa il carico e tale che, se impiegato contro un incendio del motore o della cabina dell’unità di trasporto, non lo aggravi. I veicoli a motore, con massa massima ammissibile inferiore o uguale a 3,5 tonnellate, potranno essere muniti di un estintore portatile di capacità minima di 2 kg di polvere.

8.1.4 Mezzi di estinzione incendio – ADR 2003

8.1.4.1 Ogni unità di trasporto che trasporta merci pericolose, in quantità superiore ai limiti previsti dal 1.1.3.6, deve essere munita di:
a) almeno un estintore portatile di una capacità minima di 2 kg di polvere
b) inoltre sono richiesti mezzi di estinzione aggiuntivi:
i) uno o più estintori portatili di cui almeno uno di capacità minima di 6 kg, con una capacità minima totale di 12 kg di polvere, per le unità di trasporto con massa massima complessiva superiore a 7,5 t
ii) uno o più estintori portatili di cui almeno uno di capacità minima di 6 kg, con una capacità minima totale di 8 kg di polvere, per le unità di trasporto con massa massima complessiva superiore a 3,5 t ed inferiore o uguale a 7,5 t
iii) uno o più estintori portatili, con una capacità minima totale di 4 kg di polvere, per le unità di trasporto con massa massima complessiva inferiore o uguale a 3,5 t
c) la capacità dell’estintore previsto in a) può essere dedotta dalla capacità minima totale degli estintori previsti in b)

8.1.4.2 Le unità di trasporto che trasportano merci pericolose secondo l’1.1.3.6 devono essere equipaggiate con un estintore portatile di una capacità minima di 2 kg di polvere, …omissis….

Segnaliamo comunque che, secondo l’1.6.5.6 – ADR 2003, le unità di trasporto equipaggiate con mezzi di estinzione conformi alle disposizioni del 8.1.4 dell’ADR 2001 potranno adeguarsi al 8.1.4 così come aggiornato dall’edizione 2003 entro il 31/12/2007.

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