L’art. 66 di REACH stabilisce che l’Utilizzatore a valle che utilizza una sostanza a norma dell’art. 56 del Regolamento deve darne notifica ad ECHA entro tre mesi dalla prima fornitura della sostanza.
Secondo l’art. 56 l’Utilizzatore a valle può utilizzare una sostanza inclusa in allegato XIV purché l’uso sia conforme alle condizioni previste da un’Autorizzazione rilasciata per tale uso ad un attore situato a monte della catena d’approvvigionamento.
Flashpoint supporta gli Utilizzatori a valle nella notifica da art. 66 tramite il sistema REACH-IT.
Altri servizi dedicati agli Utilizzatori a valle:
– Gap Analysis
– Supporto per uso non coperto di sostanze