M287 – deroghe trasporto rifiuti
L’Italia ha firmato l’Accordo multilaterale M287.
L’accordo in questione riprende l’Accordo M222 relativo ai trasporti di taluni rifiuti contenenti merci pericolose scaduto il 1 agosto 2015.
Oltre a quanto già previsto dal precedente Accordo, potranno essere applicate anche le seguenti deroghe:
- In deroga alla Disposizione speciale 663, l’UN 3509 IMBALLAGGI, SCARTATI, VUOTI, NON RIPULITI, possono contenere residui che rimangono nella confezione dopo adeguato scarico e che non possono essere rimossi senza grande sforzo.
- Il trasporto alla rinfusa del numero ONU 3509 IMBALLAGGI, SCARTATI, VUOTI, NON RIPULITI, può essere effettuato secondo i codici BK1 o VC1 invece di BK2 o VC2, a condizione che tutte le altre condizioni restino le stesse. In nessun caso è richiesto il marchio di materia pericolosa per l’ambiente.
- la Disposizione transitoria 1.6.1.30 relativa all’etichette e marcature non conformi all’ADR edizione 2015 si applica senza limiti di tempo.
L’accordo è valido fino al 1° agosto 2020 per trasporti
- nazionali;
- internazionali diretti in uno degli altri paesi che hanno sottoscritto l’accordo multilaterale M287, ovvero ad oggi: Austria, Liechtenstein e Repubblica Ceca.
Per una panoramica di tutti gli accordi in deroga firmati dall’Italia si rimanda al sito UNECE.