D.M. 22 ottobre 2010: Classificazione di merci pericolose ai fini del trasporto marittimo
Le materie elencate e classificate negli allegati 1, 2, 3 e 4 al D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 ototbre 2010 sono ammesse al trasporto marittimo…
Le materie elencate e classificate negli allegati 1, 2, 3 e 4 al D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 ototbre 2010 sono ammesse al trasporto marittimo in imballaggi, in contenitori intermedi ed in cisterna, secondo le modalità e con le disposizioni stabilite negli allegati stessi.