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Il sistema REACH

La Commissione Europea sta lavorando ad una proposta di revisione e di ammodernamento della regolamentazione comunitaria relativa alle sostanze chimiche.
Il nuovo regolamento, che sostituirà oltre 40 direttive e regolamenti in vigore, mette in atto le proposte esposte nel Libro bianco della Commissione del febbraio 2001 sulla strategia per una politica futura in materia di sostanze chimiche.
Il regolamento mira a rafforzare la protezione della salute umana e dell’ambiente dagli effetti nocivi delle sostanze chimiche e al tempo stesso a migliorare la competitività e la capacità di innovazione dell’industria chimica europea.
Lo strumento portante per l’applicazione del regolamento è il REACH, il sistema unificato per la valutazione delle sostanze nuove e di quelle esistenti (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Nel nuovo sistema, le imprese che producono, importano e utilizzano sostanze chimiche saranno obbligate a valutare i pericoli derivanti dal loro uso, sottoponendole, se necessario, a nuovi test, e a prendere i provvedimenti necessari per evitare i rischi identificati. In questo modo, l’onere della prova per l’introduzione di sostanze chimiche sicure sul mercato passerà dalle autorità pubbliche all’industria. Per ridurre gli eventuali esperimenti sugli animali, i risultati dei test saranno messi in comune; la registrazione delle informazioni sulle proprietà, le utilizzazioni e la sicurezza delle sostanze chimiche formeranno parte integrante del nuovo sistema.
Il REACH si articola nelle seguenti attività:
registrazione (Registering) di tutte le sostanze commercializzate in volumi superiori a una tonnellata all’anno,
valutazione (Evaluation) di tutte le sostanze commercializzate in volumi superiori alle 100 tonnellate all’anno e delle sostanze che richiedono speciali precauzioni,
autorizzazione (Authorisation) di tutte le sostanze chimiche (Chemical substances) particolarmente pericolose.
L’obbligo della registrazione varierà a seconda del volume di produzione di una sostanza e della probabilità di esposizione dell’uomo o dell’ambiente. L’introduzione del sistema REACH sarà graduale e si svilupperà nell’arco di 11 anni.
Talune sostanze, quali le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (sostanze CMR), le sostanze organiche inquinanti persistenti (POP) e le sostanze molto persistenti e molto bioaccumulanti (vPvBs) saranno soggette ad un regime di autorizzazione e registrate per prime.
Per ogni sostanza sarà autorizzata un’utilizzazione specifica; la decisione sarà basata sulla valutazione dei rischi e sulla considerazione di altri fattori socio economici.
Altre sostanze, quali i polimeri (sostanze chimiche utilizzate come materie prime per materiali plastici, detergenti e per tutta una gamma di altri prodotti) e le sostanze utilizzate come prodotti intermedi (sostanze chimiche usate per fabbricare altre sostanze chimiche o altri prodotti) saranno oggetto di procedure di registrazione meno vincolanti. In diversi casi, qualora il rischio di esposizione sia minimo, saranno esonerate dalla registrazione.
Gli Stati membri saranno responsabili della valutazione delle sostanze chimiche tramite l’esame dei dossier di registrazione e del controllo dell’applicazione del sistema REACH sul rispettivo territorio nazionale. Gli Stati membri avranno inoltre la facoltà di proporre, sulla base di una valutazione dei rischi, restrizioni all’uso delle sostanze, qualora ritengano necessaria una misura legislativa comunitaria, anche se la decisione finale sulle restrizioni d’uso spetterà alla Commissione Europea.
La Commissione rilascerà le autorizzazioni considerando il parere dell’Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche sui rischi e sugli aspetti socioeconomici. L’Agenzia verrà creata per garantire il funzionamento della gestione del sistema REACH e per fornire consulenza alla Commissione e un orientamento agli Stati membri e alle imprese, comprese le PMI.
I dati non riservati risultanti dal sistema REACH saranno messi a disposizione degli utilizzatori di sostanze chimiche a valle e del pubblico.
Per semplificare il sistema e ridurre i costi, un’autorizzazione sarà valida per le imprese dell’intera catena di produzione, purché rispettino le condizioni dell’autorizzazione per l’uso previsto e informino l’Agenzia.
Per ridurre al minimo il ricorso alla sperimentazione sugli animali e contenere i costi, la proposta prevede un sistema di scambio di dati tra le imprese. Vengono inoltre proposti importanti elementi di flessibilità per quel che riguarda le modalità dei test, che consentono all’industria di utilizzare fonti alternative di informazione per colmare eventuali lacune di dati o di contestare l’utilità di determinati test nel caso di prodotti che non comportano un’esposizione.
In merito al nuovo sistema REACH tuttavia, ci riserviamo di esprimere alcune perplessità circa una eventuale traduzione dei principi in normative pericolose per la competitività sul mercato o addirittura per la sopravvivenza delle imprese.
Infatti è necessario tenere in considerazione le implicazioni in termini economici e sociali che questa nuova politica per le sostanze chimiche comporterà per l’industria del settore, soprattutto per quella di piccole dimensioni, in quanto fondamentalmente formulatrice/trasformatrice e non produttrice ma cliente dei produttori di sostanze chimiche.
Agli “utilizzatori a valle”, cioè alle aziende trasformatrici che acquistano materie prime dai produttori per la formulazione del preparato, il nuovo regolamento richiede di effettuare la valutazione dei rischi chimici del prodotto finito.
E’ evidente che, per quanto concerne tale valutazione dei rischi, essa potrebbe essere effettuata solo se da parte dei produttori di materie prime venissero fornite alle imprese informazioni complete sulle sostanze da utilizzare nel formulato stesso.
In base a ciò, le imprese, soprattutto le PMI, dato il grandissimo numero di utilizzatori e formulatori coinvolti (che sono: produttori di vernici, inchiostri, adesivi, solventi, biocidi, fitosanitari, fertilizzanti, cosmetici, detergenti, ausiliari per le industrie tessile, meccanica, elettronica, delle materie plastiche, della gomma, del legno, ecc., nonchè ogni settore industriale che per la produzione dei propri articoli utilizzi sostanze e preparati chimici), hanno la necessità che, per una corretta valutazione del rischio del prodotto finito, siano fornite obbligatoriamente dai produttori delle sostanze tutte le informazioni possibili, affinché le stesse imprese possano ritrasmetterle agli utilizzatori finali.
Infatti già adesso le imprese incontrano difficoltà ad ottenere esaurienti informazioni sul comportamento chimico e tossicologico delle sostanze utilizzate (es. schede dati di sicurezza conformi alle norme vigenti), anche quando fanno precisa e pressante richiesta di questi dati che sono fondamentali ai fini della tutela della salute umana e dell’ambiente.
Il regolamento richiede di effettuare eventuali ulteriori test e di fornire tutti i dati nel caso in cui una sostanza venga utilizzata per usi diversi da quelli a cui è destinata. A questo proposito segnaliamo la possibile difficoltà nel reperimento di queste altre informazioni sulle sostanze chimiche, gli elevati costi relativi agli studi che andrebbero eseguiti, e la difficoltà di individuare le strutture adeguate per la realizzazione dei test.
Naturalmente quanto sopra dovrà avvenire, ci auguriamo, tramite l’applicazione di una regolamentazione specifica che governi e gestisca la materia della condivisione dei risultati e dei costi dei test.

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